Inquinamento acustico
QUESITO DI UN ABBONATO
Premesso che questo Ente in passato ogni qual volta perveniva un esposto per inquinamento acustico e/o disturbo al riposo e quiete pubblica, incaricava l’ARPAS di effettuare le verifiche per l’eventuale violazioni dei limiti di cui alla legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), in esito al quale il Comando di Polizia Locale seguiva l’iter procedurale (ante e post).
Dal mese di Dicembre 2020, l’ARPA Sardegna con Determinazione Dirigenziale, stabiliva che, a partire dal 01.01.2021, le spese sostenute dal sistema ARPA connesse a misurazioni richieste dai Comuni, a seguito di esposti da parte di privati o su iniziativa degli stessi Comuni, finalizzate alla verifica del rumore prodotto da precise sorgenti sonore, rientravano nell’ambito dei servizi a pagamento.
La ripresa delle attività economiche e produttive è andata di pari passo con il significativo incremento delle segnalazioni e degli esposti con la novità dell’aggravio dei costi come sopra detto.
Ovviamente, si pone il problema di quale sia la esatta procedura da attuare fin dal primo atto e, soprattutto, quello di rendere edotti i soggetti in causa che le misurazioni fonometriche sono a pagamento.
L’ARPAS, a seguito delle verifiche effettuate dalle quali sia emersa la violazione dei limiti di cui alla legge 447/1995, comunica l’esito al Comune dove allegherà contestualmente il prospetto dei costi sostenuti che non possono essere definiti preventivamente.
Sicuramente il Corpo di Polizia Locale nel conseguente verbale di contestazione indicherà, oltre alla contestazione della violazione e l’indicazione del minimo e del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 10 L. 447/1995, la specificazione che, all’esito del procedimento sanzionatorio, qualora venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, le spese di accertamento ARPAS, devono essere corrisposte dal responsabile ai sensi dell’art. 18, comma 2°, della legge 689/1981, nella misura contenuta nel prospetto dei costi inviato dall’ARPAS, che sarà allegato al verbale per costituirne parte integrante ed essenziale.
Oltre al disposto di cui all’art. 18 comma 2° L. 689/1981, il recupero delle somme dovute, relativamente ai costi sostenuti dall’ARPAS, sono effettuati anche in applicazione dei principi di derivazione comunitaria contenuti nelle seguenti disposizioni normative:
- Principio dell’onerosità di prestazioni e controlli, stabilito dalle leggi comunitarie e più precisamente dall’art. 9, comma 2° della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;
- Principio del “chi inquina paga” espressamente codificato nella parte prima – Disposizioni comuni e principi generali – del Codice dell’Ambiente, all’art. 3-ter (Principio dell’azione ambientale) del T.U.A. n. 152/2006, in forza del quale (….) nonché al principio << chi inquina paga>> che, ai sensi dell’art. 174 comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
Possono verificarsi pertanto due situazioni: nella prima l’esponente ha sostanzialmente ragione e pertanto l’attività produttiva (l’ARPAS non effettua misurazione quando sono coinvolti due cittadini privati ovvero una delle due parti deve essere una attività produttiva) sarà destinataria del p.v. di violazione amministrativa e della nota spese ARPAS per il combinato disposto dei principi sopra enunciati.
Nella seconda invece le misurazioni fonometriche sono “favorevoli” all’attività produttiva e pertanto appare di difficile attuazione pretendere il pagamento di un soggetto che non inquina e che è sostanzialmente in regola.
In questo caso le spese devono essere addebitate all’esponente il quale pagherà per il solo fatto di essere colui che si lamenta? E se ci troviamo di fronte a numerose firme o a “comitati di quartiere” o gruppi similari che si fa? Come si recuperano le spese ARPAS? Ovviamente il Comune non può certamente accollarsi un costo che non troverebbe giustificazione alcuna peraltro destinato certamente ad essere un debito fuori bilancio.
Ed ancora, se il “Comitato di Quartiere” firmatario dell’esposto non indica o addirittura manifesta fin da subito la volontà di non aderire a eventuali pagamenti futuri nel caso di misurazioni a loro sfavorevoli, può l’Ente Comune (leggasi Polizia Locale) non dare avvio alle procedure senza incorrere in omissioni?
Non sappiamo in quante e quali regioni italiane l’ARPA faccia pagare per i suoi interventi di misurazione e pertanto siamo a chiedere ogni possibile chiarimento o informazione sulle corrette procedure specie degli atti endoprocedimentali da attuare una volta ricevuto l’esposto e quali siano i possibili iter da porre in essere.
Eventualmente è possibile avere copie di atti (Delibere, Determine) in uso ad altri Comandi che affrontano la problematica sopra indicata?
Grazie per tutti i suggerimenti che vorrete darci.
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